Uno dei tratti distintivi dei sistemi di protezione sociale degli Stati membri dell’Unione europea, a differenza di quello di altre regioni del mondo, è il diritto al mantenimento del reddito in caso di malattia. In misura diversa, tutti i paesi dell’UE prevedono due tipi di disposizioni in caso di malattia: congedo per malattia e indennità di malattia.
Il congedo per malattia è il diritto di assentarsi dal lavoro durante la malattia e di rientrare al proprio posto di lavoro una volta guarito; l’indennità di malattia è il pagamento continuato, a tempo determinato, di (parte della) retribuzione del lavoratore da parte del datore di lavoro durante un periodo di malattia.
Come funziona però, per un lavoratore temporaneamente in un Paese estero colpito da malattia? È possibile essere indennizzati dall’INPS? A rispondere a questa domanda è lo stesso istituto previdenziale con una guida informativa. Vediamo come funziona l’indennità di malattia in Europa.
Il lavoratore all’estero conserva l’indennità di malattia?
Stando a quanto riferito dall’INPS, il lavoratore in possesso del diritto alla tutela previdenziale della malattia, conserva il diritto all’indennità economica se si ammala in un paese estero durante il viaggio secondo quanto stabilito dalla normativa italiana.
Per poter ottenere l’indennità in Italia, è necessario richiedere nel paese dove si soggiorna la certificazione medica che riporta tutti i dati riguardanti la malattia. Pur trovandosi all’estero, il lavoratore dovrà essere reperibile per le visite mediche di controllo durante gli orari di reperibilità.
Assenza dal lavoro per malattia contratta in Europa
A prescindere dal paese dove la malattia è insorta, il lavoratore è soggetto alla legislazione dello stato in cui è assicurati, in questo caso l’Italia.
Per non perdere il diritto all’indennità di malattia, il lavoratore dovrà richiedere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa dal primo giorno utile, rivolgendosi al medico o all’Istituzione incaricata di rilasciarla. La certificazione non deve essere tradotta in lingua italiana.
Entro i due giorni dal rilascio, il lavoratore dovrà trasmettere la certificazione alla sede INPS di riferimento, inviando l’attestato di malattia anche al datore di lavoro. Questi documenti possono essere inviati tramite fax, PEC o e-mail, ma ciò non sostituisce la consegna del certificato in formato originale.
Assenza dal lavoro per malattia contratta in un Paese al di fuori dell’Europa
Allo stesso modo, se il lavoratore si ammala in uno stato fuori dall’Unione Europea, dovrà richiedere la certificazione di malattia e inviarla secondo le modalità e le tempistiche appena descritte.
Diversa la situazione se questo paese extra UE non ha stipulato accordi o convenzioni in materia con l’Italia. In questo caso il lavoratore potrà ottenere l’indennità soltanto dopo la presentazione del certificato originale all’INPS, che deve essere legalizzato dalla rappresentanza diplomatica o consolare all’estero. Anche dopo il rientro potrà richiedere la legalizzazione del certificato medico, ma sempre rispettando la scadenza annuale.