Assicurazione malattia per frontalieri

Assicurazione malattia per frontalieri

Polizza Frontalisti

Per molti cittadini valgono condizioni particolari per quanto riguarda l’assicurazione malattia. È il caso dei frontalieri, i lavoratori impegnati lungo i confini che risiedono in un altro Stato.

Molti, ad esempio, sono i cittadini italiani che lavorano in Svizzera ma sono fiscalmente residenti in Italia. In tal caso si è tenuti ad avere un’assicurazione svizzera per frontalieri ai sensi della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal).

Assicurazione malattia frontalieri: come funziona

Secondo gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’Unione Europea, chi percepisce un reddito in Svizzera è tenuto a stipulare un’assicurazione sanitaria entro tre mesi dall’inizio del rapporto di lavoro. Se non risiede in Svizzera e fa il pendolare tra la Svizzera e un Paese dell’UE o dell’AELS, può stipulare un’assicurazione speciale per frontalieri.

Se fruisce di prestazioni sanitarie in Svizzera o nel suo Paese di residenza, per definire l’entità della prestazione e la partecipazione ai costi si applicano sempre le disposizioni legali del Paese in cui è avvenuto il trattamento.

Tuttavia, stipulare un’assicurazione in Svizzera non è obbligatorio per un lavoratore italiano,che può sempre chiedere l’esonero dall’obbligo d’assicurazione in Svizzera. In questo caso, devono presentare domanda di esenzione dall’obbligo di assicurazione malattia (LAMal) in Svizzera per scegliere la copertura prevista dal Paese di residenza.

Il lavoratore dovrà compilare un apposito formulario, allegare alla domanda una copia del permesso di frontaliero ed un’attestazione di affiliazione all’assicurazione malattie del Paese di residenza a copertura delle spese medico-sanitarie per sé ed eventualmente per i familiari che non esercitano un’attività lavorativa nel Paese di residenza, nonché in caso di soggiorno in un altro Paese membro della Comunità Europea o in Svizzera.

La domanda, corredata della documentazione completa, deve essere inoltrata entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa in Svizzera. In caso di esenzione si può chiedere all’assicurazione malattie il rimborso dei premi eventualmente già pagati.

Senza domanda di esenzione, i frontalieri ed i loro familiari a carico devono stipulare una polizza d’assicurazione in Svizzera secondo quanto disposto dalla legge sull’assicurazione malattie elvetica. Chi opta per l’assicurazione nello Stato di residenza e si fa esentare dall’obbligo di assicurazione malattie in Svizzera, in linea di principio non può più assicurarsi in Svizzera.

Una volta scaduti i tre mesi senza che il lavoratore abbia richiesto l’esenzione o stipulato una polizza in Svizzera, la libertà di scelta decade e sarà dunque assoggettato all’obbligo assicurativo per tutta la durata della sua attività lavorativa in Svizzera.

Questa situazione può essere modificata solo con un cambiamento dello stato di famiglia. A seguito di matrimonio o nuova nascita, farsi esonerare dall’obbligo di assicurazione malattie in Svizzera anche in un secondo momento.

In tal caso i frontalieri che fino a quel momento erano assicurati in Svizzera, possono presentare domanda d’esenzione dall’obbligo assicurativo per sé e per tutti i familiari non esercitanti un’attività lavorativa. La richiesta deve essere inoltrata entro tre mesi dall’inizio dell’obbligo assicurativo per il nuovo membro della famiglia, vale a dire entro tre mesi dalla contrazione di matrimonio o dalla nascita.

Se il permesso per frontaliero esistente viene prolungato non è necessario inoltrare una nuova domanda.

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